Atti notarili ed interprete
E se l’altra parte non conosce l’italiano?
Ormai non è raro che davanti al notaio si trovino persone che non parlano italiano, o che non lo comprendono bene. Quindi, per tutelarne gli interessi al notaio si affianca un traduttore / interprete.
Infatti, l’articolo 54 della legge notarile dice che “ Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana. Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 51.”
In pratica cosa succede?
Qualche tempo prima della stipula dell’atto viene incaricato un traduttore che ne traduce la bozza verso la lingua necessaria. La bozza viene messa a disposizione degli stipulanti che non parlano italiano perché capiscano bene cosa andranno a firmare.
Il giorno dell’atto davanti al notaio si troveranno non solo le persone direttamente coinvolte nell’atto MA ANCHE il traduttore / interprete che sarà a disposizione per modificare la bozza se necessario e tradurre a voce quanto dirà il notaio o l’altra parte.
Tutto questo rende il traduttore /interprete un prezioso alleato degli stipulanti in modo che entrambi le parti siano ben informate su quanto firmano.